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Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori

Art. 14

Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.

Abrogato dal 14 agosto 1975

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1970oggi
  1. 14 agosto 1975 — oggiabrogatoper 51 anni
  2. 3 gennaio 1970 — 14 agosto 1975testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art14 · fonte su Normattiva

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