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L'avvocato o procuratore, che in precedenza abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali e si sia poi reiscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianita' successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovra' versare alla Cassa forense un contributo di lire 300.000. In ogni caso l'iscritto che intenda conseguire la pensione di anzianita' a norma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, puo' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione, versando alla Cassa la somma di lire 80.000 per ogni anno mancante, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge. Per i periodi successivi, il versamento relativo e' commisurato a lire 150.000 per ogni anno mancante.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art8 · fonte del testo