Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".

Testo vigente dal 7 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art7 · fonte su Normattiva