L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".

Testo vigente dal 7 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art6 · fonte su Normattiva