[1]L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso: L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963.

[2]Il limite di eta' previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotto al 60° anno.

Testo vigente dal 9 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;12~art2 · fonte su Normattiva