Con effetto dal 1› luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di redditto di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:

  • a)non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
  • b)non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1› luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Testo vigente dal 30 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;544~art2 · fonte su Normattiva