Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa lungo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.

Testo vigente dal 27 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art26 · fonte su Normattiva