In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427; per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1 febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione e' quella su cui e' stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese. L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione e' riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attivita' da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

Testo vigente dal 27 aprile 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 19…

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art25 · fonte su Normattiva