Art. 30 — Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420. In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Testo vigente dal 27 aprile 1981
