A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per la gestione previdenza e' stabilito nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. A decorrere dal 1 gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potra' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati ISTAT e maggiorata in relazione all'andamento della gestione, per la quale dovra' essere garantito l'equilibrio finanziario. L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente e continui a svolgere attivita' professionale, e' tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato. Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non puo' essere inferiore a L. 300.000 annue. 1 Le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'ENPAO e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza avere maturato il diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1982, n. 545

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1981

La L. 12 agosto 1982, n. 545 ha disposto (con l'articolo unico) che a decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui al quinto comma del presente articolo, e' elevato a L. 500.000 annue.

Testo vigente dal 31 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 624/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    Le disposizioni rivolte a salvaguardare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema previdenziale, le posizioni assicurative ed i diritti acquisiti dalle ostetriche, gia` iscritte all'E.N.P.A.O., prevedendo la facolta`, esercitabile a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, di proseguire l'assicurazione presso l'Ente stesso per i soggetti che godono gia` di altra forma di previdenza obbligatoria assicurano i diritti previdenziali costituzionalmente garantiti. D'altro canto, i diritti gia` acquisiti delle ostetriche che non si siano avvalse della facolta` di prosecuzione sono adeguatamente tutelati mediante la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi solo nel caso in cui non sia maturato il diritto alla pensione, in base all'eta` ed al minimo dei versamenti contributivi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 3, commi sesto e settimo, della legge 2 aprile 1980, n. 127 nella parte in cui non prevede, per le ostetriche iscritte anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'automatica prosecuzione della posizione previdenziale presso l'E.N.P.A.O., in relazione ai contributi gia` versati presso detto Ente ai fini previdenziali e assistenziali).

    Art. 3 Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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