Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

Testo vigente dal 28 novembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-11-23;594~artunico · fonte su Normattiva