L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68

13

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

Testo vigente dal 27 maggio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/2024

    Questione infondata
    16 luglio 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, nella parte in cui sottopongono all’imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale. Con riferimento all’asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – in quanto il presupposto assunto dall’imposta regionale non potrebbe costituire un ragionevole indice di capacità contributiva – il rimettente erra la prospettiva in cui collocare la disciplina impositiva del tributo in esame: quest’ultimo assume, infatti, come indice di capacità contributiva quella utilità che deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa; utilità che si realizza anche nelle concessioni rilasciate dalle AdSP e a prescindere dalla distinzione, invero obsoleta rispetto a letture più sostanzialistiche, tra «concessioni contratto» e «pure». Le disposizioni censurate nemmeno violano il divieto di doppia imposizione, in ragione della sottoposizione delle concessioni sui beni demaniali anche all’imposta di registro, perché il presupposto d’imposta è del tutto diverso. (Precedente: S. 158/2020).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art2 · fonte su Normattiva