Per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, che cessera' dal servizio a decorrere dal 1 aprile 1978, la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizio di istituto e' elevata, a partire dalla predetta data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni, da L. 80.000 mensili a L. 110.000 mensili. A decorrere dal 1 aprile 1978 le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate nell'articolo 1, cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000 a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'. Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'. All'attribuzione delle maggiorazioni previste dal secondo e terzo comma provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Testo vigente dal 4 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;505~art2 · fonte su Normattiva