Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ((come successivamente adeguati in base alla normativa vigente)). A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, e' determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento. (1) La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma e' costituita dagli emolumenti spettanti in attivita' di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilita', con esclusione dell'indennita' integrativa speciale. Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalita' di pagamento. Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo puo' essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non puo' eccedere, in ogni caso, la meta' del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

Testo vigente dal 31 luglio 2010

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 299/2006

    Questione inammissibile
    20 luglio 2006

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73 (Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione) e dell'art. 2, secondo comma, della legge…

    Art. 3 cost. · Art. 81 cost. · Art. 4 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 · Art. 42 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Ordinanza n. 147/1990

    Questione inammissibile
    26 marzo 1990

    Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 764/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

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  • Sentenza n. 764/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1988

    Le norme impugnate, disponendo, ai fini della ricongiunzione, da parte dei dipendenti dell'impiego pubblico, di periodi assicurativi, che la riserva matematica - sulla quale va calcolata la entità del contributo posto a carico del richiedente - da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione, sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, u.c., della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del lavoro 27 gennaio 1964, si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza e parità tra uomo e donna enunziati negli artt. 3 e 37 Cost.. Invero, dette tabelle furono predisposte con coefficienti differenziati tra maschi e femmine alla stregua della differenza esistente tra gli uni e le altre nel settore privato in ordine all'età pensionabile - e, quindi, della maturazione della pensione della donna anticipata rispetto a quella dell'uomo e di una maggiore durata media della sua erogazione - differenza da cui deriva l'importo sensibilmente maggiore della riserva matematica per la donna rispetto all'uomo. L'estensione di tale sistema, proprio del settore privato, al pubblico impiego non trova alcuna razionale giustificazione, atteso che gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi quanto all'età pensionabile. Va, pertanto, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, comma primo, della Legge 7 luglio 1980, n. 153, nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.

    Art. 4 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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