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Le indennita' mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra, posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
