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Le indennita' stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1142. E' salva la facolta' di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennita' sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
