In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge e' assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art24 · fonte del testo