Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nei capitoli 46 e 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 21 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;739~art3 · fonte del testo