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Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, e' prorogato fino al 31 dicembre 1984. A decorrere dal 1 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento. Con effetto dal 1 gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1984. Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Testo in vigore dal 19 aprile 1984 al 13 gennaio 1985

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