Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950: Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949; Accordo europeo per l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti; Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale.

Testo vigente dal 14 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-16;371~art1 · fonte del testo