Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:

  • a)Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;
  • b)Convenzione sulla circolazione stradale;
  • c)Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati;
  • d)Protocollo relativo alla segnalazione stradale.

Testo vigente dal 13 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-19;1049~art1 · fonte del testo