[1]in vigore
[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, in conformita' degli articoli 6, 7 ed 8 del presente Protocollo prima del 18 giugno 1976, alle seguenti condizioni:
- a)il 19 giugno 1976, per tutte le disposizioni della Convenzione che non siano quelle previste dagli articoli da 3 a 9 incluso e 21, e
- b)il 1 luglio 1976, per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della Convenzione, a condizione che tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria, siano stati depositati il 18 giugno 1976 al piu' tardi, in nome dei Governi che rappresentano i membri esportatori in possesso di almeno il 60 per cento dei voti enumerati all'allegato A e che rappresentano i membri importatori in possesso di almeno il 50 per cento dei voti enumerati all'allegato B, oppure che sarebbero in possesso delle suddette percentuali se aderissero, a tale data, alla Convenzione. 2. Il presente Protocollo entra in vigore, per ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 19 giugno 1976, in conformita' delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, alla data del suddetto deposito, essendo inteso che nessuna delle parti del suddetto Protocollo entrera' in vigore per tale Governo prima di entrare in vigore per altri Governi, in conformita' dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo. 3. Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrera' in vigore tra i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
