[1]in vigore
[2]1. Il presente protocollo entrera' in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, anteriormente al 22 giugno 1979, alle seguenti condizioni:
- a)il 23 giugno 1979 per tutte le disposizioni della convenzione diverse da quelle contenute agli articoli da 3 a 9 compreso e 21 e
- b)il 1 luglio 1979 per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della convenzione, purche' tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria siano stati depositati non oltre il 22 giugno 1979 a nome dei governi rappresentanti dei membri esportatori che detengano almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti dei membri importatori che detengano almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B, o che sarebbero titolari di queste percentuali di voti rispettive se fossero parti contraenti della convenzione a tale data. 2. Il presente protocollo entra in vigore, per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 22 giugno 1979, conformemente alle disposizioni relative del presente protocollo, alla data di detto deposito, restando inteso che nessuna delle parti del presente protocollo entrera' in vigore per tale governo prima che esso entri in vigore per altri governi in base ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo. 3. Se il presente protocollo non entrera' in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
