Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 27 giugno 2023
