[1]Notifiche

[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

  • a)ogni firma;
  • b)ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • c)ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' all'articolo 5;
  • d)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3;
  • e)ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 27 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;77~protocollo-addizionale-art7 · fonte su Normattiva