[1]Misure per l'attuazione del diritto di partecipare

[2]1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali. 2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono: i. il conferimento alle collettivita' locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo; ii. l'effettiva definizione di:

  • a)procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di consultazione, referendum locali e petizioni e, se la collettivita' locale e' fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimita',
  • b)procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente, per l'accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettivita' locali,
  • c)misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione, e
  • d)meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettivita' locali e dei servizi pubblici locali; iii. l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo. 3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in base al tipo di collettivita' locale, a seconda delle dimensioni e delle competenze. 4. Le collettivita' locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale.

Testo vigente dal 27 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;77~protocollo-addizionale-art2 · fonte su Normattiva