[1]Collettivita' a cui si applica il Protocollo

[2]Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettivita' locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia, ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, puo' designare le categorie di collettivita' locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa puo' anche includere altre categorie di collettivita' locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 27 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;77~protocollo-addizionale-art3 · fonte su Normattiva