[1]Articolo XVII

[2]1. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, che viene qui designato quale depositario. 2. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo puo' aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il depositario. 3. La ratifica, accettazione, approvazione del Protocollo o l'adesione ad esso da parte di uno Stato che non sia Stato contraente della Convenzione produrra' l'effetto della ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014, o di un'adesione a questa Convenzione.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artxvii · fonte su Normattiva