[1]Articolo XVIII
[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o che aderisce ad esso successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Non appena il presente Protocollo sara' entrato in vigore, il depositario ne disporra' la registrazione presso le Nazioni Unite.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
