[1]Articolo XVIII

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o che aderisce ad esso successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Non appena il presente Protocollo sara' entrato in vigore, il depositario ne disporra' la registrazione presso le Nazioni Unite.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artxviii · fonte su Normattiva