In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana. Le relative spese, valutate in lire 12.000 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1003~art3 · fonte su Normattiva