[1]ARTICOLO XI. (Copia conforme del Protocollo).
[2]Non appena possibile dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme del suddetto Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa alla Segreteria generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per essere registrata in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento al presente Protocollo sara' comunicato nello stesso modo alla Segreteria generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
