[1]ARTICOLO XI. (Copia certificata conforme del Protocollo).
[2]Non appena possibile dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme del suddetto Protocollo nelle lingue inglese, spagnolo, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento del presente Protocollo sara' parimenti comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
