Art. 10 (Protocollo) — Notifica da parte del Governo depositario
Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonche' qualsiasi notifica e qualsiasi preavviso ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
