Art. 10 (Protocollo) — Notifica da parte del Governo depositario
Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonche' qualsiasi notifica e' qualsiasi preavviso da lui ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1977
