[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO DI GINEVRA relativo all'Accordo de L'Aja sul deposito internazionale dei disegni e modelli industriali
[3]ARTICOLO 1. (Espressioni abbreviate)
[4]Ai sensi del presente Protocollo, si deve intendere per:
- i)"Accordo de L'Aja", l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925;
- ii)"Atto del 1934", l'Atto modificativo dell'Accordo de L'Aja riveduto a Londra il 2 giugno 1934;
- iii)"Atto del 1960", l'Atto modificativo dell'Accordo de L'Aja riveduto all'Aja il 28 novembre 1960;
- iv)"Atto del 1967", l'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, complementare dell'Accordo de L'Aja;
- v)"Unione dell'Aja", l'Unione istituita con l'Accordo de L'Aja;
- vi)"Stato contraente", ogni Stato vincolato dal presente Protocollo;
- vii)"cittadino" di uno Stato, anche ogni persona che, pur non essendo cittadino di detto Stato, e' domiciliato o ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e reale sul territorio di detto Stato;
- viii)"Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale e, fintantoche' esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI);
- ix)e Direttore Generale", il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
