Art. 2 — Deposito effettuato dai cittadini degli Stati contraenti vincolati dall'Atto del 1934
1. Per quanto riguarda il deposito internazionale di disegni o modelli industriali effettuato dal cittadino di uno Stato contraente vincolato dall'Atto del 1934 e con riserva del comma 2), vengono applicati dagli Stati contraenti vincolati dall'Atto del 1934 gli articoli dall'1 al 14 e dal 17 al 21 dell'Atto del 1934, mentre gli articoli dal 2 al 15 e l'articolo 18 dell'Atto del 1960, che sono riprodotti in allegato, vengono applicati dagli Stati contraenti non vincolati dall'Atto del 1934; l'Ufficio Internazionale applica il primo gruppo di articoli per quanto concerne gli Stati contraenti vincolati dall'Atto del 1934 ed il secondo gruppo gli articoli per quanto concerne gli Stati contraenti non vincolati dall'Atto del 1934. 2. Al momento di effettuare il deposito internazionale di un disegno o modello industriale, il depositante che e' cittadino di uno Stato contraente vincolato dall'Atto del 1934 puo' richiedere che le disposizioni dell'Atto del 1960 vengano applicate nei confronti di ogni Stato contraente vincolato dall'Atto del 1934; ad ogni deposito internazionale accompagnato da detta richiesta e nei confronti dello Stato o degli Stati nominati nella richiesta, gli articoli da 2 a 15 e l'articolo 18 dell'Atto del 1960 vengono applicati da quest'ultimo Stato o da questi ultimi Stati e dall'Ufficio internazionale.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
