1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'INMARSAT per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto. 2. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dall'INMARSAT nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~art3 · fonte su Normattiva