1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~art3 · fonte su Normattiva