Art. 20 (Protocollo)
in vigore e durata del Protocollo 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto ai requisiti del paragrafo 2 dell'Articolo 19. 2. Il presente protocollo cessera' di essere in vigore qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
