in vigore e durata nei confronti di uno Stato

  • 1)Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell'articolo 22, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
  • 2)Ogni Parte al Protocollo puo' denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo piu' lungo che puo' essere specificato nella notifica.
  • 3)Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art24 · fonte su Normattiva