Qualora un accordo intergovernativo, del quale l'Italia fosse parte, istituisca procedure internazionali che consentano, previo accordo con l'Istituto, la facolta' di effettuare direttamente presso questo il deposito di domande di brevetto, le domande provenienti dall'Italia potranno essere depositate in lingua italiana presso l'agenzia.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art5 · fonte su Normattiva