(1) L'U.C.B. e qualsiasi persona fisica o morale abilitata, ai sensi del regolamento di applicazione dell'accordo de L'Aja riveduto, a presentare all'Istituto domande di pareri, di studi o di ricerche ed aventi il loro domicilio, la residenza, la sede o uno stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, depositeranno dette domande presso l'agenzia, secondo le modalita' stabilite nell'accordo di lavoro previsto dall'articolo 7. (2) Le persone abilitate a usufruire dei servizi dell'Istituto diverse da quelle indicate al comma (1) del presente articolo presenteranno le loro domande presso la sede dell'Istituto.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art4 · fonte su Normattiva