Per provvedere alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle relative alla installazione dell'agenzia di cui all'articolo 1 ed al concorso negli oneri di funzionamento dell'agenzia stessa, e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni in ragione di anno da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni in ragione di anno, si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1973 e 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~art3 · fonte su Normattiva