L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai Fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;905~art2 · fonte su Normattiva