Art. 21 (Accordo) — Registrazione
[1]Il Segretario generale registra il presente Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO a Ginevra, il quindici del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantaquattro, in inglese, in francese, in spagnolo e in russo, tutti i testi facenti ugualmente fede; sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
