Art. 17 (Accordo) — Deposito del testo del presente Accordo presso il Segretario generale
[1]Successivamente al 31 dicembre 1976, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati all'articolo 5 del presente Accordo.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO a Ginevra, il quindici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in lingua inglese, francese e russa, i tre testi facenti egualmente fede.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
