[1]Successivamente al 31 dicembre 1976, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati all'articolo 5 del presente Accordo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato il presente Accordo.

[3]FATTO a Ginevra, il quindici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in lingua inglese, francese e russa, i tre testi facenti egualmente fede.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art17 · fonte su Normattiva