All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in L. 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~art8 · fonte su Normattiva