All'onere relativo all'ammortamento e agli interessi, valutato in L. 45.000.000 per l'anno finanziario 1976 ed in L. 242.500.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;864~art6 · fonte su Normattiva