[1]ARTICOLO III. OPERAZIONI

[2]SEZIONE 1. - Utilizzazione di risorse.

[3]Le risorse ed i servizi della Banca saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi e delle funzioni enunciati nell'Articolo I di questo Accordo. SEZIONE 2. - Categorie di operazioni. (a) Le operazioni della Banca si divideranno in operazioni ordinarie, operazioni con risorse interregionali ed operazioni speciali. (b) Le operazioni ordinarie saranno finanziate con le risorse ordinarie di capitale della Banca, specificate nell'Articolo II, Sezione 5. Le operazioni con risorse interregionali saranno finanziate con le risorse interregionali di capitale della Banca, specificate nell'Articolo IIA, Sezione 4. Ambedue le categorie di operazioni consisteranno esclusivamente in prestiti effettuati dalla Banca o da essa garantiti, ovvero in cui essa partecipi, i quali siano rimborsabili nella moneta, o monete, in cui i prestiti siano stati effettuati. Dette operazioni saranno soggette alle condizioni e termini che la Banca ritenga convenienti e che siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo. (c) Le operazioni speciali saranno finanziate con le risorse del Fondo, conformemente a quanto disposto nell'Articolo IV. SEZIONE 3. - Principio fondamentale di separazione. (a) Con riserva delle disposizioni dell'Articolo XII (a) (ii), concernenti gli emendamenti dell'Accordo, le risorse ordinarie di capitale, specificate nell'Articolo II, Sezione 5, le risorse interregionali di capitale, specificate nell'Articolo II, Sezione 4, e le risorse del Fondo, specificate nell'Articolo IV, Sezione 3 (h), saranno sempre conservate, utilizzate, impegnate, investite o comunque rese disponibili in modo del tutto indipendente le une dalle altre. (b) Le risorse ordinarie di capitale e le risorse interregionali di capitale non saranno in alcun modo vincolate o impiegate a copertura di obbligazioni, impegni o perdite originati da operazioni per le quali si siano originariamente impiegate o vincolate le risorse del Fondo. (c) Le risorse ordinarie di capitale non saranno in alcun modo impiegate o vincolate a copertura di obbligazioni, impegni o perdite gravanti sulle risorse interregionali di capitale, e, salvo quanto previsto nell'Articolo VII, Sezione 3 (d), le risorse interregionali di capitale non saranno in alcun modo impiegate o vincolate a copertura di obbligazioni, impegni o perdite gravanti sulle risorse ordinarie di capitale. (d) Gli stati contabili della Banca dovranno mostrare separatamente le operazioni ordinarie, le operazioni con risorse interregionali e le operazioni speciali; la Banca stabilira' le altre norme amministrative reputate necessarie per assicurare la netta ed effettiva separazione fra le tre categorie di operazioni. (e) Le spese concernenti direttamente le operazioni ordinarie saranno imputate sulle risorse ordinarie di capitale. Le spese concernenti direttamente le operazioni con risorse interregionali di capitale saranno imputate alle risorse interregionali di capitale. Le spese concernenti direttamente le operazioni speciali saranno imputate alle risorse del Fondo. La Banca decidera' sull'imputazione delle altre spese. SEZIONE 4. - Metodi per concedere o garantire prestiti. Con riserva delle condizioni stipulate nel presente articolo, la Banca potra' concedere o garantire prestiti a qualsiasi membro, a qualsiasi suddivisione politica od organismo governativo del paese stesso ed a qualsiasi impresa operante nel territorio del paese membro, nel seguente modo: (i) Concedendo prestiti diretti o partecipandovi con fondi corrispondenti al capitale ordinario della Banca pagabile in effettivo e libero da gravami, e, salvo quanto disposto nella Sezione 13 di questo articolo, con i suoi utili non distribuiti e con le riserve; ovvero con le risorse del Fondo, libere da vincoli; (ii) Concedendo prestiti diretti o partecipandovi, con fondi che la Banca abbia acquistati sui mercati finanziari o che provengono da prestiti o da altre provenienze, per essere conglobati con le risorse ordinarie di capitale della Banca oppure con le risorse del Fondo; (iii) Concedendo prestiti diretti o partecipandovi con fondi corrispondenti al capitale interregionale della Banca pagabile in effettivo e libero da gravami, ivi inclusi gli utili non distribuiti e le riserve relative a tali risorse; (iv) Concedendo prestiti diretti o partecipandovi con fondi acquistati dal Banco sui mercati finanziari o provenienti da prestiti oppure da ogni altra fonte, per essere conglobati con le risorse interregionali di capitale della Banca; e (v) Garantendo, parzialmente o totalmente, con le risorse ordinarie di capitale, con le risorse interregionali di capitale o con le risorse del Fondo, i prestiti concessi, salvo casi speciali, da privati. SEZIONE 5. - Limitazione delle operazioni. (a) L'ammontare totale pendente di prestiti e garanzie concessi dalla Banca con le sue operazioni ordinarie non potra' eccedere in nessun momento il totale del capitale ordinario sottoscritto della Banca, libero da gravami, oltre gli utili non distribuiti e le riserve, liberi da gravami, inclusi nelle risorse ordinarie di capitale della Banca, le quali sono specificate nell'Articolo II, Sezione 5, escludendo le entrate destinate alla riserva speciale di cui alla Sezione 13 di questo articolo, nonche' qualsiasi altra entrata delle risorse ordinarie di capitale, destinata, su delibera dell'Assemblea dei Governatori, a riserve non disponibili per prestiti o garanzie. (b) L'ammontare totale pendente di prestiti e garanzie concessi dalla Banca con le sue operazioni con risorse interregionali non potra' eccedere in nessun momento il totale del capitale interregionale sottoscritto dalla Banca, libero di gravami, oltre gli utili non distribuiti e le riserve, liberi da gravami, inclusi nelle risorse interregionali di capitale della Banca, le quali sono specificate nell'Articolo IIA, Sezione 4, escludendo le entrate delle risorse interregionali di capitale destinate, su delibera dell'Assemblea dei Governatori, a riserve non disponibili per prestiti o garanzie. (c) Nel caso di prestiti fatti con fondi previamente ottenuti in prestito dalla Banca, ai quali si applichino le clausole previste nell'Articolo II, Sezione 4 (a) (ii), il capitale totale dovuto alla Banca in una determinata moneta non eccedera' mai il saldo di capitale relativo ai prestiti ottenuti dalla Banca affinche' siano incorporati nelle risorse interregionali di capitale, e che sono pagabili nella medesima moneta. (d) Nel caso di prestiti fatti con fondi previamente ottenuti in prestito dalla Banca, ai quali siano applicabili le clausole previste nell'Articolo IIA, Sezione 3 (e), i) capitale totale dovuto dalla Banca in una determinata moneta non potra' eccedere mai il saldo di capitale relativo ai prestiti ottenuti dalla Banca affinche' siano incorporati nelle risorse interregionali di capitale, e che sono pagabili nella medesima moneta. SEZIONE 6. - Finanziamento di prestiti diretti. Nell'effettuare prestiti diretti o nel parteciparvi, la Banca potra' provvedere per il relativo finanziamento nel modo seguente: (a) Fornendo al mutuatario le monete di paesi membri, diverse da quella del paese membro nel cui territorio si realizzera' il progetto, le quali siano necessarie per la copertura di quella parte del progetto le cui spese debbano effettuarsi con divise estere. (b) Assicurando il finanziamento per la copertura di spese relative alle finalita' del prestito ed effettuate nel territorio del paese membro dove si realizzera' il progetto. Soltanto in casi speciali, in particolar modo quando il progetto occasioni indirettamente in detto paese un aumento della domanda di divise estere, il finanziamento che si concede per la copertura di spese locali potra' consistere in oro oppure in monete diverse da quella di detto paese. Tuttavia, in tali casi lo ammontare del finanziamento in questione non potra' eccedere una parte ragionevole delle citate spese locali sopportate dal mutuatario. SEZIONE 7.- Norme e condizioni per concedere o garantire prestiti. (a) La Banca potra' concedere o garantire prestiti attenendosi alle seguenti norme e condizioni: (i) Che l'interessato abbia presentato una domanda circostanziata e che i funzionari della Banca vi alleghino una loro relazione scritta, appoggiando la richiesta, dopo averne esaminato il merito. In circostanze speciali ed in mancanza di detta relazione, il Consiglio esecutivo, a maggioranza della totalita' dei voti dei paesi membri, potra' esigere che sia sottoposta ad esso la domanda, per la sua decisione; (ii) Nell'esaminare una domanda di prestito o di garanzia la Banca deve considerare quali possibilita' abbia il richiedente di ottenere prestiti da fonti private di finanziamento, a condizioni che la Banca ritenga ragionevoli per il richiedente stesso, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti; (iii) Nell'effettuare o garantire un prestito, la Banca deve accertare debitamente se il mutuatario, e se ci fosse anche il garante, siano in condizioni di onorare gli impegni derivanti dal prestito; (iv) Che, a giudizio della Banca, il saggio d'interesse, altri gravami ed il piano d'ammortamento siano adeguati al progetto in questione; (v) Nel garantire un prestito concesso da altri finanziatori, la Banca dovra' ricevere un adeguato compenso per il relativo rischio; e (vi) I prestiti concessi o garantiti dalla Banca avranno principalmente lo scopo di finanziare progetti specifici, inclusi quelli formanti parte d'un programma nazionale o regionale di sviluppo. Cio' nonostante, la Banca potra' effettuare o garantire prestiti globali ad istituzioni di sviluppo, o enti analoghi, dei paesi membri, affinche' sia agevolato il finanziamento di progetti specifici di sviluppo, le cui necessita' finanziarie non siano, a giudizio della Banca, tanto considerevoli da giustificare un suo diretto intervento. (b) La Banca non concedera' prestiti ad un'impresa situata nel territorio di un membro, se questi vi si opponga. SEZIONE 8. - Condizioni concernenti i prestiti e le garanzie subordinate all'opzione della Banca. (a) Nel caso di prestiti ovvero di garanzie di prestiti concessi ad enti non governativi, la Banca potra', a suo giudizio, esigere che il paese membro nel cui territorio si realizzera' il progetto, oppure una pubblica istituzione o altro ente analogo, garantisca il pagamento del prestito, i relativi interessi ed altri gravami. (b) La Banca potra' imporre altre condizioni ritenute convenienti, nei riguardi di prestiti e garanzie concessi, non perdendo di vista sia l'interesse dei paesi membri direttamente vincolati nella richiesta particolare di prestito o garanzia, sia il beneficio che ne potrebbero ricavare tutti i membri in generale. SEZIONE 9. - Utilizzazione dei prestiti concessi o garantiti dalla Banca. (a) Salvo quanto disposto nell'Articolo V, Sezione I, la Banca non imporra' la condizione che il ricavo di un prestito sia speso nel territorio di un determinato paese e nemmeno porra' la condizione che esso non sia speso nel territorio di un determinato paese membro o determinati paesi membri; tuttavia, per cio' che riguarda qualsiasi aumento delle risorse della Banca, l'Assemblea dei Governatori potra' imporre la limitazione di acquisti da parte della Banca o di qualunque membro nei confronti di quei membri che non partecipino ad un aumento nei termini e condizioni specificati dall'Assemblea dei Governatori. (b) La Banca prendera' i necessari provvedimenti per assicurare che il ricavo di ogni prestito concesso o garantito, o in cui partecipi, sia destinato unicamente ai fini per i quali il prestito stesso e' stato concesso, prestando la debita attenzione alle considerazioni di economia e di efficienza. SEZIONE 10. - Disposizioni circa il rimborso dei prestiti diretti. Nei contratti relativi a prestiti diretti concessi dalla Banca, conformemente con la Sezione 4 di questo articolo, si stabiliranno: (a) Tutti i termini e le condizioni di ogni prestito, includendovi fra l'altro le disposizioni per il pagamento del capitale, interessi ed altri gravami, nonche' per la scadenza e date di pagamento; e (b) La moneta o le monete con cui verranno effettuati i pagamenti alla Banca. SEZIONE 11. - Garanzie: (a) Nel garantire un prestito la Banca riscuotera' un diritto di garanzia, pagabile periodicamente sul saldo pendente del prestito, al saggio determinato dalla Banca. (b) Nei contratti di garanzia stipulati dalla Banca sara' inclusa una clausola dando la facolta' ad essa di scindere la propria responsabilita' circa il pagamento degli interessi, se, in caso d'inadempienza del mutuatario o del garante, se ci fosse, la Banca offrisse di comprare alla pari, e con la maggiorazione degli interessi maturali fino alla data dell'offerta, i buoni od altre obbligazioni garantiti. (c) Nel concedere garanzie, la Banca avra' la facolta' di determinare ogni altro termine e condizione. SEZIONE 12. - Commissione speciale. Una commissione speciale sara' riscossa per la concessione di prestiti, garanzie o partecipazioni da imputarsi alle risorse ordinarie di capitale della Banca o su di esse impegnate. Tale commissione pagabile periodicamente, sara' calcolata sul saldo pendente di ogni prestito, partecipazione o garanzia, e sara' dell'un per cento annuale, tranne che la Banca, a maggioranza di due terzi della totalita' dei voti dei paesi membri, non decida di ridurre detta percentuale. SEZIONE 13. - Riserva speciale. L'ammontare delle commissioni ricevute in virtu' della precedente Sezione 12, sara' destinata a formare una riserva speciale, al fine di adempiere gli impegni della Banca secondo l'Articolo VII, Sezione 3 (b) (i). La riserva speciale si conservera' nella forma liquida, che determini il Consiglio esecutivo secondo le disposizioni di questo Accordo.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artiii · fonte su Normattiva