[1]ARTICOLO IV.

[2]FONDO PER OPERAZIONI SPECIALI

[3]SEZIONE 1. - Creazione, obiettivo e funzioni. E' istituito un Fondo per operazioni speciali onde effettuare prestiti a condizioni e termini atti a far fronte a circostanze speciali, che possano presentarsi in determinati paesi o per particolari progetti. Il Fondo, la cui amministrazione e' devoluta alla Banca, avra' l'obiettivo e le funzioni segnalato nell'Articolo I di questo Accordo. SEZIONE 2. - Disposizioni da applicarsi. Il Fondo sara' retto dalle disposizioni del presente articolo e dalle altre norme di questo Accordo, tranne quelle che contrastino quanto stipulato in questo articolo e quelle che si applicano espressamente ed esclusivamente ad altre operazioni della Banca. SEZIONE 3. - Risorse. (a) I membri fondatori della Banca dovranno contribuire alle risorse del Fondo secondo quanto disposto in questa sezione. (b) I membri dell'Organizzazione degli Stati Americani ammessi alla Banca posteriormente alla data specificata nell'Articolo XV, Sezione 1 (a), il Canada, le Bahamas, la Guyana ed i paesi che siano ammessi secondo l'Articolo II, Sezione 1 (b), contribuiranno al Fondo con le quote e nei termini stabiliti dalla Banca. (c) Il Fondo sara' costituito da risorse iniziali per un ammontare di 150.000.000 (cento cinquanta milioni) di dollari degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959, importo che sara' apportato dai membri fondatori, secondo le quote indicate nell'Allegato B. (d) Il pagamento delle quote sara' effettuato nel seguente modo: (i) Il 50 per cento di ogni quota sara' versato da ciascun paese membro in qualsiasi momento, a partire dalla data in cui, secondo l'Articolo XV, Sezione 1, si firmi il presente Accordo e si depositi lo strumento relativo all'accettazione o ratifica in nome del paese stesso, ma non oltre il 30 settembre 1960. (ii) Il restante 50 per cento dovra' esser versato in qualsiasi momento, dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui la Banca abbia iniziato le sue operazioni, nelle quantita' e nei periodi determinati dalla Banca. Tuttavia, il pagamento della totalita' delle quote dovra' essere richiesto affinche' sia effettuato, al piu' tardi, nella data fissata per il versamento della terza quota delle sottoscrizioni del capitale pagabile in effettivo della Banca. (iii) I pagamenti da effettuarsi in conformita' di questa sezione consisteranno, come debitamente verra' richiesto ai membri in proporzione delle loro rispettive quote, per la meta' in oro o in dollari degli Stati Uniti d'America, oppure in entrambi, e per l'altra meta' nella moneta del contribuente. (e) I pagamenti di un membro nella propria moneta, secondo quanto disposto nel precedente paragrafo, saranno di un ammontare che, a giudizio della Banca, equivalga, rapportato in dollari degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959, al valore totale della parte di quota in pagamento. Il versamento iniziale si effettuera' per la quantita' che ciascun membro ritenga adeguato, rimanendo ovviamente subordinata a conguagli da farsi entro i 60 giorni a partire dalla data di scadenza del versamento stesso. La Banca determinera' a quanto debba fissarsi l'importo di tali conguagli, affinche' si pareggi la somma da pagare con l'equivalente in dollari, secondo questo paragrafo. (f) Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei Governatori, presa a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, la responsabilita' dei membri circa il pagamento di qualsiasi somma che sia richiesta a valere sulla parte non versata delle loro quote di sottoscrizione al Fondo, sara' condizionata al pagamento di almeno il 90 per cento delle obbligazioni totali dei membri relativamente: (i) Al pagamento iniziale ed a tutti gli altri versamenti che siano stati previamente richiesti al riguardo delle quote di sottoscrizione al fondo; e (ii) A tutte le quote dovute sulla parte pagabile in effettivo delle sottoscrizioni di capitale della Banca. (g) Le risorse del Fondo saranno aumentate mediante contributi addizionali dei membri quando l'Assemblea dei Governatori lo ritenga opportuno, su delibera presa a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri. Le disposizioni dell'Articolo II, Sezione 3 (b), si applicheranno anche ai citati aumenti, osservando la proporzione fra la quota vigente di ogni paese ed il totale delle risorse del Fondo apportato dai membri. Cio' nonostante, non si fa obbligo a nessun membro di contribuire a tali aumenti. (h) Resta inteso che in questo Accordo la locuzione "risorse del Fondo" si riferisce: (i) A contributi effettuati dai membri secondo i paragrafi (c) e (g) di questa sezione; (ii) A tutti i fondi provenienti da prestiti cui non si applichino le clausole specificate nell'Articolo II, Sezione 4 (a) (ii) e nell'Articolo IIA, Sezione 3 (c), essendo particolarmente garantiti con le risorse del Fondo; (iii) A tutti i fondi ricevuti in rimborso di prestiti concessi con le risorse anteriormente indicate; (iv) A tutte le entrate provenienti da operazioni che utilizzino o impegnino qualsiasi delle risorse succitate; e (v) A qualsiasi altra risorsa di cui il Fondo disponga. SEZIONE 4. - Operazioni. (a) Le operazioni del Fondo sono quelle che si finanziano con le proprie risorse, conformemente alla Sezione 3 (h) del presente articolo. (b) I prestiti concessi con le risorse del Fondo potranno essere rimborsati in tutto od in parte con la moneta del paese membro nel cui territorio si sta realizzando il progetto finanziato. La parte del prestito non rimborsabile con la moneta del paese membro dovra' essere pagata con la moneta o monete con le quali il prestito e' stato concesso. SEZIONE 5. - Limitazione di responsabilita'. Nelle operazioni del Fondo, la responsabilita' finanziaria della Banca rimane limitata alle risorse ed alle riserve del Fondo, mentre la responsabilita' dei membri e' limitata alla parte non versata delle loro rispettive quote, in quanto esse siano diventate esigibili. SEZIONE 6. - Limitazione alla disponibilita' delle quote. I diritti dei membri della Banca derivanti dai loro contributi al Fondo non sono trasferibili ne' vincolabili e i membri non avranno diritto al rimborso di detti contributi, tranne nei casi di perdita della loro qualita' di membri oppure di cessazione delle operazioni del Fondo. SEZIONE 7. - Impegni del Fondo derivanti da prestiti. I pagamenti relativi all'adempimento di qualsiasi impegno derivante da prestiti ottenuti per farne affluire i ricavi nelle risorse del Fondo saranno imputati: (i) In primo luogo, a qualsiasi riserva stabilita a tal proposito; e (ii) Secondariamente, a qualsiasi altra disponibilita' fra le risorse del Fondo. SEZIONE 8. - Amministrazione. (a) Con riserva delle disposizioni di questo Accordo, la Banca godra' delle piu' ampie facolta' per amministrare il Fondo. (b) Un Vicepresidente della Banca sara' incaricato del Fondo. Egli partecipera' alle riunioni del Consiglio Esecutivo della Banca, senza diritto a voto, purche' si tratti di questioni concernenti il Fondo. (c) Per quanto possibile, la Banca utilizzera', per le operazioni del Fondo, lo stesso personale, esperti, materiali, impianti, uffici e servizi utilizzati nelle altre sue operazioni. (d) La Banca pubblichera' annualmente una relazione separata, per esporre le operazioni finanziarie del Fondo, nonche' le perdite e profitti da esse risultanti. Nella sessione annuale dell'Assemblea dei Governatori sara' dedicata almeno una riunione all'esame di detta relazione. Inoltre, la Banca trasmettera' trimestralmente ai membri un riassunti delle operazioni del Fondo. SEZIONE 9. - Votazione. (a) Nelle deliberazioni sulle operazioni del Fondo, ogni paese membro della Banca disporra' nell'Assemblea dei Governatori del numero di voti spettantigli secondo l'Articolo VIII, Sezione 4 (a) e (c) ed ogni consigliere disporra' nel Consiglio Esecutivo del numero di voti spettantigli secondo l'Articolo VIII, Sezione 4 (a) e (d). (b) Tutte le deliberazioni della Banca sulle operazioni del Fondo saranno prese a maggioranza di due terzi della totalita' dei voti dei paesi membri, salvo che in questo articolo non si disponga altrimenti. SEZIONE 10. - Distribuzione degli utili netti. L'Assemblea dei Governatori della Banca potra' determinare la parte degli utili netti del Fondo da distribuire ai membri, dopo di aver provveduto per l'accantonamento nelle riserve. Tali utili netti saranno distribuiti in proporzione alle quote dei membri. SEZIONE 11 - Ritiro di contributi. (a) Nessun paese, finche' sussista la sua appartenenza alla Banca, potra' ritirare il proprio contributo al Fondo e cessare le proprie relazioni con lo stesso. (b) Le disposizioni dell'Articolo IX, Sezione 3, circa i conguagli dei conti con i paesi che cessino di appartenere alla Banca, si applicheranno anche al Fondo. SEZIONE 12. - Sospensione e cessazione. Le disposizioni dell'Articolo X si applicheranno anche al Fondo, sostituendo i termini che si riferiscono alla Banca, alle sue risorse di capitale ed ai suoi rispettivi creditori con i termini riferentisi al Fondo, alle sue risorse ed ai suoi rispettivi creditori.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artiv · fonte su Normattiva